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R.D. 23/05/1924 n. 827Art. 450. Al 30 giugno di ogni anno le sezioni di tesoreria allibrano nei registri e comprendono definitivamente nei loro conti, per le somme realmente pagate, le note nominative e gli ordini collettivi, emessi durante l'anno e pagati soltanto in parte. Le delegazioni del tesoro operano la riduzione di tali note ed ordini, regolano in conformità le proprie scritture, e per le quote dovute e non pagate rilasciano nuovi ordini individuali con imputazione al conto dei residui, quando i creditori richiedano il pagamento del loro credito, e questo non sia prescritto o perento agli effetti amministrativi. Art. 451. Le note nominative e gli ordini tanto collettivi quanto individuali, emessi durante l'anno finanziario e rimasti interamente da pagare al 30 giugno, continuano a rimanere presso la delegazione del tesoro e gli agenti pagatori, e possono essere pagati per tutto l'esercizio successivo, purché‚ ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui a mente dell'art. 443. Scorso tale termine, non possono più essere pagati e devono essere restituiti entro il 5 di luglio alle delegazioni del tesoro per l'annullamento, salvo il diritto ai creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile o di leggi speciali, e salvo il disposto dell'art. 36 della legge. La nuova imputazione al conto dei residui viene operata dalle delegazioni del tesoro la sera del 30 giugno o la mattina del 1° luglio, nelle note ed ordini anzidetti che trovansi presso le sezioni di tesoreria provinciale, e viene eseguita sui titoli pagati dagli agenti fuori del capoluogo di provincia all'atto in cui questi li presentano con la loro fattura di versamento. Art. 452. L'accertamento delle rate di spese fisse e delle pensioni rimaste insolute alla fine di ciascun esercizio finanziario viene fatto a cura delle ragionerie delle amministrazioni centrali, le quali espongono nel rendiconto consuntivo la differenza tra l'importo degli impegni, risultanti dalle scritture delle ragionerie stesse, e l'ammontare dei pagamenti eseguiti dalle tesorerie. All'uopo le ragionerie medesime inviano alla Corte dei conti non più tardi del 10 luglio di ogni anno, la situazione degli impegni al 30 giugno dell'esercizio finanziario scaduto, distintamente per ciascun capitolo del bilancio. Entro la data suddetta, le delegazioni del tesoro inviano alla Corte stessa gli elenchi in unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio, delle rate o quote cadute in perenzione od in prescrizione distinguendole secondo l'esercizio finanziario cui si riferiscono. Detti elenchi sono riassunti in un prospetto nel quale vengono indicati con numero e denominazione i singoli capitoli del bilancio e notato per ciascuno di essi l'importo complessivo delle somme prescritte o perente. La Corte dei conti, dopo i necessari riscontri, trattiene gli elenchi e trasmette i prospetti riassuntivi alle ragionerie delle amministrazioni centrali che ne comprendono i risultati fra le economie nel rendiconto consuntivo. Per le rate di spese fisse scadute e non pagate alla fine dell'esercizio finanziario, ne sia o no stato ordinato il pagamento nell'esercizio precedente, le delegazioni del tesoro, in seguito a domanda dei creditori e quando il diritto di questi ultimi non sia prescritto o perento, ne ordinano il pagamento con imputazione della spesa al nuovo esercizio finanziario nel conto speciale dei residui dell'anno precedente. Art. 453. Verificatasi la prescrizione delle rate di spese fisse, si chiude la partita ed al- la sua riattivazione provvede la competente amministrazione centrale su domanda dell'interessato. Capo IX Delle spese di giustizia penale e civile. Art. 454. Le spese di giustizia da anticiparsi dall'erario dello Stato a norma delle disposizioni vigenti nei procedimenti penali e civili e le spese relative alle inchieste amministrative per gli infortuni degli operai sul lavoro e degli infortuni agricoli, sono pagate dai procuratori del registro coi fondi della riscossione, dietro ordini o decreti spediti dalle autorità giudiziarie civili o militari, sulle note delle spese conformi alle tariffe in vigore e secondo il disposto delle leggi. Tali ordini o decreti devono indicare l'importo lordo le ritenute e la somma netta da corrispondersi al creditore. Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi sia ufficio del registro, le spese di giustizia anzidette possono essere pagate dall'ufficio postale. Per le spese relative a procedimenti per contravvenzioni alle leggi sulle dogane e sulle imposte indirette sono pagate coi fondi della riscossione dagli agenti di dette amministrazioni. Al pagamento delle analoghe spese riflettenti l'amministrazione dei monopoli industriali provvedono i magazzinieri di vendita mediante fondi della riscossione ed in mancanza coi fondi loro provvisti con aperture di credito. Art. 455. I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati, e so- no tenuti al risarcimento del danno che l'erario venisse a soffrire per gli errori o le irregolarità delle loro disposizioni. 456. La responsabilità degli uffici postali, riguardo ai pagamenti per spese di giustizia da essi eseguiti a mente dell'art. 454 del presente regolamento, sorge nel caso che essi manchino agli obblighi loro imposti dall'art. 94 del regolamento approvato col R.D. 10 dicembre 1882, numero 1103. Art. 457. I procuratori del registro, i contabili delle dogane ed i magazzinieri di vendita, esaminano gli ordini e le note delle spese di giustizia col riscontro delle relative tariffe, e quando nulla abbiano da osservare, ne fanno il pagamento contro quietanza dei creditori data nel modo prescritto dall'art. 421 apponendovi la loro firma nel modo indicato all'art. 423. Ove rilevino irregolarità negli ordini, o errori di applicazione della tariffa, sospendono il pagamento e rinviano gli ordini colle loro osservazioni ai funzionari giudiziari che li hanno spediti. Se questi persistono nell'ordine emanato i suddetti agenti eseguiscono il pagamento e ne riferiscono all'amministrazione da cui dipendono, la quale, ove riconosca sussistenti gli errori o le irregolarità rilevate dagli agenti stessi, provvede a termini degli articoli 147 e 165 del D.L. 23 dicembre 1865 n. 2701. Art. 458. I procuratori del registro, i contabili delle dogane ed i magazzinieri di vendita sono solidalmente responsabili con i funzionari giudiziari, quando abbiano omesso di adempiere le prescrizioni e gli obblighi loro imposti dal presente regolamento generale, o dalle discipline e dai regolamenti speciali sopra questa materia. Art. 459. Appena eseguito il pagamento, i procuratori del registro, i contabili delle dogane ed i magazzinieri di vendita ne prendono nota in apposito registro descrivendovi uno per uno i documenti ricevuti. Gli ordini pagati e corredati dei rispettivi documenti sono descritti in una nota in doppio esemplare, distinta per ogni capitolo del bilancio a cui si riferisce la spesa per competenza e per residui. Un esemplare della nota viene redatto con tutte le indicazioni atte ad identificare il pagamento eseguito. Nell'altro esemplare, invece, la descrizione degli ordini può essere sommaria. Gli uffici postali debbono rimettere gli ordini pagati e documentati alla rispettiva direzione compartimentale, la quale provvede come ai precedenti commi. compartimentali delle poste trasmettono alle intendenze le note suindicate coi relativi ordini entro il giorno dieci del mese successivo a quello in cui gli ordini furono estinti. Art. 460. Le intendenze di finanza confrontano la nota con gli ordini e con le cedole di citazione, accertano la regolare applicazione delle disposizioni delle leggi e delle tariffe ed ove rilevino irregolarità nei pagamenti eliminano le corrispondenti partite dalla nota medesima, quindi le registrano in apposito libro dandovi un numero progressivo; appongono sopra il secondo esemplare l'ordine di rimborso e lo restituiscono ai contabili o alle direzioni postali. L'ordine di rimborso è compreso nella fattura del più prossimo versamento da farsi per la riscossione di entrate delle rispettive amministrazioni. Il primo esemplare della nota, con i relativi ordini e documenti, è trattenuto dalle intendenze. Art. 461. Le sezioni della tesoreria provinciale accettano in versamento come qualunque altro titolo regolare di spesa le note con l'ordine di rimborso di cui all'articolo precedente, rilasciano le quietanze e registrano in uscita definitiva a proprio credito il corrispondente ammontare. Art. 462. Le intendenze di finanza riassumono in prospetti mensili, distintamente per ciascun agente ed in relazione a ciascun capitolo del bilancio, per competenza e residui, le note di cui all'art. 459 ammesse a rimborso in ciascun me- se ed entro i primi venticinque giorni del mese successivo trasmettono alle locali ragionerie provinciali dello Stato, in unico esemplare, i prospetti medesimi, corredati delle note e dei documenti giustificativi delle spese. Le predette ragionerie eseguono i riscontri di propria competenza, richiedono la correzione degli errori rilevati e trasmettono, quindi, i prospetti, le note ed i documenti annessi alla Corte dei conti per la revisione definitiva. Art. 463. La Corte dei conti procede, anche saltuariamente alla verificazione e revisione dei suaccennati prospetti mensili ed ove abbia da fare osservazioni, le comunica alla ragioneria. Avute le risposte e gli schiarimenti delibera definitivamente. Capo X Delle spese per vincite al lotto (98) . Art. 464. Le vincite al lotto sono pagate o dai ricevitori presso i banchi del lotto con i fondi della riscossione, sulla presentazione dei biglietti vincenti; oppure dalle sezioni della tesoreria provinciale sovra ordini spediti dalle intendenze di finanza sedi dei compartimenti del lotto. I pagamenti per mezzo dei ricevitori, il modo di renderne conto ed il procedimento pel rimborso, mediante ordini convertibili in quietanze di entrata, so- no disciplinati dal regolamento speciale per codesto servizio in tutto ci che non e prescritto dalle disposizioni del presente regolamento. Art. 465. Gli ordini di pagamento delle intendenze di finanza, sedi dei compartimenti del lotto, possono essere emessi a favore dei ricevitori per l'importo dei biglietti vincenti da essi prodotti, oppure a favore direttamente dei giocatori pei biglietti da loro stessi presentati alle intendenze medesime. Gli ordini devono essere corredati dei biglietti relativi forniti dal visto-buono per la somma da pagarsi, firmato dal prefetto, dal sindaco e dall'intendente di finanza. A quelli in favore dei ricevitori dev'essere inoltre unito uno degli originali della ricevuta dai medesimi rilasciata in doppio all'atto del ricevimento dei biglietti vincenti, nel solo caso per in cui siano da pagarsi vincite per un importo eccedente la cauzione dei ricevitori. Art. 466. Siffatti ordini, col corredo preaccennato, sono trasmessi alle delegazioni del tesoro descritti in elenco in due esemplari, di cui uno è restituito per ricevuta. Contemporaneamente il prefetto del luogo di residenza della intendenza di finanza, sede del compartimento del lotto, manda alle delegazioni del tesoro un estratto del processo verbale di verificazione dei biglietti vincenti. Art. 467. Le delegazioni del tesoro accertano che i biglietti annessi agli ordini di pagamento siano compresi nell'estratto del processo verbale, allegano l'estratto agli ordini, fanno su questi la dichiarazione dell'eseguito accertamento, e trasmettono tutto alle rispettive sezioni di tesoreria nel modo prescritto dal- l'art. 414, previa gli occorrenti allibramenti nei propri registri. Art. 468. Le sezioni di tesoreria, per gli ordini a favore dei ricevitori, si fanno consegnare il secondo originale della ricevuta di cui è parola nell'ultimo capoverso dell'art. 465, quando l'importo espresso sugli ordini; e per quelli a favore dei giocatori, la ricevuta data loro dalla intendenza di finanza cui produssero i biglietti. La prima ricevuta deve essere unita all'ordine relativo; la seconda restituita alla intendenza medesima a mezzo della delegazione del tesoro della provincia sulla cui sezione di tesoreria l'ordine fu tratto. Effettuano poscia i pagamenti, e portano definitivamente in uscita i relativi ordini estinti. Sui biglietti vincenti che trovansi a corredo degli ordini di pagamento, e precisamente dove è indicato il prezzo della giocata, i tesorieri appongano il marchio colla dizione “pagato”.
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